STATUTO ADEGUATO CON VERBALE DEL 15.11.2022
ISCRIZIONE AL RUNTS IN DATA 26 GENNAIO 2023 al n. 81084

Fondazione

CENTRO STUDI FILOSOFICI DI GALLARATE – ETS

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STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO, OGGETTO

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede

1.1 A seguito di modifica dello Statuto conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “C.T.S.”) la Fondazione denominata “Centro Studi Filosofici di Gallarate”, costituita per iniziativa del Centro di Studi Filosofici di Gallarate e della Provincia Veneta della Compagnia di Gesù, acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore ed assume la denominazione “Centro Studi Filosofici di Gallarate – Ente del Terzo Settore” o in forma abbreviata “Centro Studi Filosofici di Gallarate – ETS” (d’ora innanzi, la “Fondazione”). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2 La Fondazione ha sede in Roma.

1.3 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, ulteriori sedi direzionali e operative comunque denominate.

1.4 La Fondazione ha durata indeterminata.

1.5. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal C.T.S., dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa applicabile”).

Articolo 2

Scopo

2.1 La Fondazione non ha fine di lucro e, allo scopo di perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché facendo proprie le finalità originarie del Centro di Studi Filosofici di Gallarate, si propone la promozione della cultura filosofica mediante la ricerca, la formazione in particolare del personale della scuola, e la diffusione culturale, con seminari permanenti, gruppi seminariali e di ricerca, convegni, pubblicazioni di libri e di riviste, e con ogni altro mezzo idoneo al perseguimento di obiettivi culturali di bene comune, di giustizia, di utilità sociale e di etica ambientale con la promozione di un’ecologia sostenibile – valorizzando il proprio patrimonio librario e culturale e attingendo alla tradizione cristiana motivi di ispirazione filosofica e di dialogo con le culture contemporanee, in collaborazione con altre Associazioni e Istituzioni italiane e internazionali.

Articolo 3

Oggetto

3.1 La Fondazione per conseguire il suo scopo e nel rispetto del C.T.S. ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

– ricerca scientifica della materia filosofica (di cui al punto “h” dell’art. 5 C.T.S.);

– diffusione della materia filosofica attraverso organizzazione e gestione di convegni, congressi, seminari, gruppi di ricerca e altre forme di riunioni che favoriscono la riflessione filosofica;

– formazione dei docenti di ogni ordine e grado compresa la formazione sia universitaria che post-universitaria;

– pubblicazioni di libri, riviste o altre edizioni (di cui al punto “i” dell’art. 5 C.T.S.);

– istituzioni di corsi di alta formazione (di cui al punto “g” dell’art. 5 C.T.S.).

3.2 La Fondazione pertanto, ai sensi dell’art 5 del C.T.S. organizzerà e promuoverà, attraverso la propria attività di ricerca e di riflessione filosofica, la cultura della legalità, della pace dei popoli, dei diritti umani, civili e sociali, la giustizia, il bene comune, l’ecologia sostenibile, anche attraverso la partecipazione e collaborazione con altre Associazioni filosofiche e scientifiche a carattere nazionale e internazionale.

3.3 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.T.S..

TITOLO II

PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 4

Patrimonio Iniziale

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente da L. 556.000.000, pari ad Euro 287.150,04, e dai successivi incrementi che potranno derivare da donazioni, elargizioni, erogazioni.

Articolo 5

Entrate

5.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa applicabile, mediante:

a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività della Fondazione;

e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;

g) contributi dello Stato, degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privati;

h) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

5.2 La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale ai sensi e nel rispetto del C.T.S..

Articolo 6

Divieto di distribuzione

6.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

TITOLO III

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 7

Organi

7.1 Sono organi della Fondazione:

a. il Consiglio di Amministrazione (in seguito anche C.d.A.)

b. il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c. il Collegio dei Revisori dei conti;

d. il Comitato Scientifico (in seguito anche C.S.);

e. il Presidente del Comitato Scientifico;

f. la Giunta del Presidente del Comitato Scientifico.

7.2 Gli organi della fondazione e tutti i suoi membri non sono retribuiti.

SEZIONE I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 8

Competenze

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dei beni della Fondazione.

8.2 Al Consiglio di Amministrazione compete di:

– curare il perseguimento dei fini istituzionali;

– approvare i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Presidente, unitamente alla sua relazione illustrativa, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile;

– nominare il suo Presidente, scegliendoli tra i membri nominati dalla Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù;

– nominare  il Vice Presidente e disporne la revoca;

– approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività della Fondazione;

– deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

– svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa applicabile come di competenza dell’organo amministrativo della Fondazione;

– Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare un suo membro per l’amministrazione del patrimonio, come pure per la gestione dei fondi destinati alle attività.

Può, inoltre, conferire deleghe a singoli consiglieri  per l’espletamento di specifici incarichi nell’ambito dello scopo della Fondazione.

8.4 Nel caso sia necessaria ai predetti fini una procura in forma notarile, essa è sottoscritta dal Presidente, in esecuzione ed in conformità di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è costituito da sei membri, che durano in carica tre anni e possono essere confermati.

9.2 Tre di essi sono nominati dal Provinciale della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù.

9.3 Tre sono eletti dal Comitato Scientifico, tra di essi il Presidente del Comitato Scientifico, che è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.

9.4 Qualora nel corso del mandato vengano meno uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, essi sono sostituiti dallo stesso organismo che aveva nominato o eletto i soggetti venuti meno, ed i sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri già in carica. Nel caso dei membri eletti dal Comitato Scientifico, essi possono essere sostituiti fra i primi dei non eletti.

Articolo 10

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, ed entro il 31 ottobre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo e comunque prima della fine dell’anno.

10.3 Il Consiglio si riunisce anche qualora ne sia fatta richiesta scritta al Presidente, con indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno quattro componenti il Consiglio stesso, nel qual caso egli convoca il Consiglio entro un mese dalla data in cui gli è stata fatta richiesta.

10.4 La convocazione è effettuata dal Presidente mediante posta elettronica certificata oppure con e-mail ordinaria con risposta di ricezione e conferma da parte del destinatario, da inviarsi a tutti i membri almeno dieci giorni prima della data prescelta.

10.5 La convocazione deve essere accompagnata dall’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

10.6 Il Consiglio è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri.

Articolo 11

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consiglio è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età.

11.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.4 Tuttavia, per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione e il consenso del Comitato Scientifico, con voto favorevole dei due terzi dei membri presenti.

11.5 Le deliberazioni aventi a oggetto l’estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.

11.6 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

– sia consentito al Presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

– sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

11.7 Con apposito Regolamento, deliberato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, possono essere stabilite altre norme per il funzionamento interno della Fondazione.

SEZIONE II

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

Presidente del Consiglio di Amministrazione

12.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

– effettuare l’ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

– verificare e pretendere l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità;

– convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

– predisporre la bozza del bilancio preventivo e consuntivo con le relative relazioni da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;

– rappresentare legalmente la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio;

– attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione rilasciando adeguato mandato o procura nella forma notarile ed in esecuzione ed in conformità di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

12.2 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

12.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è membro di diritto del Comitato Scientifico.

12.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere personale tecnico amministrativo o di servizio per il funzionamento e la gestione della segreteria amministrativa sentito il Consiglio di Amministrazione stesso.

12.5 In particolare può nominare, tra il personale tecnico amministrativo, un segretario quale stretto collaboratore che lo coadiuva nello svolgimento dei compiti, nelle attuazioni delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

SEZIONE III

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 14

Competenze e nomina

14.1 Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al controllo della gestione, dei riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e all’esame dei documenti e delle carte contabili.

14.2 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati:

– uno effettivo ed uno supplente dal Ministero della Cultura (MIC);

– uno effettivo ed uno supplente dal Comitato Scientifico;

– uno effettivo e uno supplente dal Provinciale della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù.

14.3 Uno dei suoi membri effettivi deve essere iscritto al registro dei revisori Legali.

14.4 Il Collegio elegge nel suo seno il proprio Presidente.

14.5 I Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

14.6 Il Collegio predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate, unitamente ai bilanci, al Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione.

14.7 Il Collegio è convocato dal suo Presidente almeno due volte l’anno in occasione della predisposizione delle relazioni di cui al comma precedente.

14.8 La convocazione è effettuata dal Presidente con ogni mezzo utile anche mediante e-mail ordinaria da inviarsi a tutti i membri almeno dieci giorni prima della data prescelta.

14.9 Il Collegio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati.

TITOLO IV

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

SEZIONE I

COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 15

Competenze

15.1 Al Comitato Scientifico spetta il compito di ideare, organizzare e valutare le attività e pubblicazioni culturali della Fondazione attraverso l’elaborazione di un programma scientifico da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda il suo risvolto finanziario.

15.2 Il Comitato Scientifico elegge nel proprio seno il suo Presidente che resta in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta in continuità.

15.3 Elegge due dei tre membri del Consiglio di Amministrazione di spettanza del Comitato Scientifico.

15.4 Elegge due revisori di cui uno effettivo e uno supplente per il Collegio dei Revisori.

15.5 Elegge i cinque  membri della Giunta.

15.6 Il Comitato Scientifico può precisare con Regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, l’ordine delle proprie attività i criteri di cooptazione dei nuovi membri.

Articolo 16

Composizione

16.1 Il Comitato Scientifico è composto, al momento della costituzione della Fondazione, da tutti i soci effettivi del Centro di Studi Filosofici di Gallarate, come risulta dal verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 17 aprile 1998, nonché dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quale membro di diritto.

16.2 I nuovi membri saranno cooptati secondo le norme del regolamento.

Articolo 17

Convocazione del Comitato Scientifico

17.1 Il Comitato Scientifico viene convocato dal suo Presidente almeno una volta l’anno per la predisposizione del programma scientifico.

17.2 Il Comitato Scientifico può essere convocato e svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati. In tal caso, è necessario che:

– sia consentito al Presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

– sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

17.3 La convocazione è effettuata dal Presidente mediante posta elettronica certificata oppure con e-mail ordinaria con risposta di ricezione e conferma da parte del destinatario, da inviarsi a tutti i membri almeno dieci giorni prima della data prescelta.

17.4 La convocazione deve essere accompagnata dall’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 18

Decisioni

18.1 Le decisioni del Comitato Scientifico sono assunte a maggioranza dei presenti.

18.2 Per le previste elezioni dei membri degli organi della Fondazione di propria spettanza, il Comitato Scientifico adotterà specifiche norme precisate nel proprio regolamento interno nel rispetto dello statuto, del codice civile, del C.T.S. e della Normativa applicabile.

18.3 Nel caso di adunanza a distanza nella forma di audio/video conferenza su piattaforme digitali si può fare ricorso alla votazione elettronica on line, o e-voting, nel rispetto dei principi di segretezza e di libertà di partecipazione prevista per le elezioni. Il voto a distanza è espresso mediante l’utilizzo di una piattaforma informatica certificata ai sensi della normativa di riferimento vigente.

18.4 Nel caso di adunanza in presenza per le votazioni si può esprimere il proprio voto anche attraverso la votazione elettronica on line mediante l’utilizzo di piattaforme informatiche che assicurano la partecipazione al voto di tutti i presenti.

18.5 Nel caso di adunanza in forma mista (presenza e a distanza) per le votazioni si farà ricorso alle modalità previste al superiore comma 18.3.

SEZIONE II

GIUNTA

Articolo 19

Competenze

19.1 La Giunta coadiuva il Presidente del Comitato Scientifico nello svolgimento delle sue funzioni e predispone le linee del programma scientifico da sottoporre prima alla discussione ed approvazione del Comitato Scientifico e successivamente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

19.2 La Giunta valuta l’accesso di nuovi membri sulla base dei criteri per la cooptazione stabiliti dal regolamento del Comitato Scientifico.

Articolo 20

Composizione

20.1 La Giunta è composta da 7 (sette) membri, 5 (cinque) eletti dal Comitato Scientifico, oltre al Presidente del Comitato Scientifico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, membri di diritto.

Articolo 21

Decisioni

21.1 Ogni decisione della Giunta è presa a maggioranza dei presenti nel rispetto delle norme statutarie e di legge.

SEZIONE III

PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 22

Presidente del Comitato Scientifico

22.1 Il Presidente del Comitato Scientifico:

– è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione;

– rappresenta la Fondazione nel mondo accademico e culturale;

– convoca e presiede il Comitato Scientifico per la elaborazione del programma scientifico, che egli presenta al Consiglio di Amministrazione.

22.2 Coadiuvato dalla sua Giunta e dalla segreteria operativa, promuove le attività culturali ordinarie e straordinarie.

22.3 In caso di assenza o di impedimento le sue attribuzioni spettano al membro più anziano della Giunta.

TITOLO V

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

Articolo 23

Segreteria operativa

23.1 Le attività della segreteria operativa sono affidate al personale assunto/dipendente della Fondazione.

23.2 Nel caso di mancanza di dipendenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può farsi coadiuvare da membri del C.d.A o del C.S. o da personale esterno previo consenso del Consiglio di Amministrazione.

23.3 Le attività della segreteria operativa consistono in:

– organizzazione indipendente delle attività di segreteria ordinaria;

– gestione e smistamento della corrispondenza cartacea e via web.

– attività amministrative e gestione della contabilità ordinaria;

– redazione autonoma di lettere, documenti, relazioni, presentazioni.

– assistenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione nello svolgimento dei compiti, nelle attuazioni delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

– redazione, ove richiesto, dei verbali del Consiglio di Amministrazione;

– redazione, ove richiesto, dei verbali del Comitato Scientifico e della Giunta e previo consenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

– conservazione e cura dei libri verbali secondo le indicazioni del Presidente del C.d.A. che ne ha la custodia.

23.4 La segreteria operativa coadiuva anche il Presidente del Comitato Scientifico nello svolgimento delle sua attività in ordine alla corrispondenza epistolare (cartacea o via web) e all’organizzazione delle attività scientifiche (convegni, seminari e altri eventi).

TITOLO VI

COMITATO D’ONORE

Articolo 24

Nomina e composizione

24.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì un Comitato d’onore permanente composto di personalità benemerite del Centro Studi Filosofici di Gallarate o di personalità di alto profilo scientifico esterne alla Fondazione.

24.2 I membri del Comitato d’onore possono essere consultati per i progetti della Fondazione.

TITOLO VII

ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

Art. 25

Devoluzione del patrimonio

25.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del C.T.S., e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore designati dal Provinciale della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù con successiva ratifica del C.d.A. o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.